STATUTO
ART.1
E’
costituita l’associazione di promozione
sociale, ai sensi della legge
n.383/2000, denominata “ European Figure Skating -
EFS”, con sede in Costigliole d’Asti, strada
sant’Anna n.o 38.
La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo
potrà istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie,
stabilire organizzazioni, succursali e filiali sia in tutto il
territorio italiano che all’estero secondo le norme di
legge.
Per
il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può estendere
anche al di fuori dell'ambito nazionale il suo campo d'azione, e
promuovere intese con organismi aventi analoghe finalità.
L’associazione non ha fine di
lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla
realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2.
La durata dell’associazione è illimitata.
ART.2
L’associazione si prefigge i seguenti scopi:
-
la diffusione della pratica sportiva del pattinaggio artistico su
ghiaccio, tesa al miglioramento dell’informazione sulla medesima,
nonché delle relazioni sociali;
- il superamento delle barriere nazionali, mediante la creazione di una
"immagine" unitaria del pattinaggio europeo, forte a livello
mondiale;
- la valorizzazione di tutte le notevoli risorse, in termini di atleti, di scuole di pattinaggio, di allenatori e di coreografi presenti in Europa, sia attraverso iniziative coordinate sia attraverso un movimento di opinione che riporti tra l'altro questo sport al centro dell'attenzione dei media;
- garantire agli appassionati europei la maggiore fruibilità possibile di tutto ciò che riguarda questo sport.
Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare di:
-
raccogliere e organizzare informazioni di qualsiasi natura e su
qualsiasi supporto purché relative allo sport del pattinaggio
artistico su ghiaccio;
- produrre materiale pubblicitario relativo allo scopo sociale su qualsiasi supporto;
- predisporre attività pubbliche di divulgazione e di
promozione, sia in occasione di manifestazioni sportive e non,
collegate allo scopo sociale, sia attraverso il web;
- ricercare contatti e sostenitori entro i confini europei, tra coloro
che dimostrino di condividere lo spirito e gli scopi
dell’associazione;
- fornire
ai propri soci e a terzi
contatti
e informazioni atti a permettere il reperimento dei servizi necessari
alla partecipazione a gare e manifestazioni sportive legate al
pattinaggio su ghiaccio, sia sul territorio nazionale sia
all’estero.
- organizzare, limitatamente ai propri soci, viaggi in occasione di allenamenti, esibizioni, gare e incontri con atleti;
-
fornire ai propri soci e a terzi contatti e informazioni atti a
d accedere a materiali, archivi tecnici, storici e musicali,
legat
i
al pattinaggio su ghiaccio, sia sul territorio nazionale sia all’estero;
- permettere lo scambio, tra privati e in assenza di diretta
partecipazione dell’associazione ai termini della transazione, di
materiale amatoriale, hobbistico e collezionistico;
-
fornire ai propri soci e a terzi contatti e informazioni atti a permettere
a giovani atleti e praticanti amatoriali l’accesso ad attività di perfezionamento
legate al pattinaggio su ghiaccio, sia sul territorio nazionale sia all’estero;
- promuovere il sostegno a giovani atleti e scuole di pattinaggio.
-
sostenere lo sviluppo del sito web Artonice.it, per il quale è prevista la trasformazione in Artonice.eu
, nelle forme previste dalla legge, e nella piena adesione, da parte dei singoli
soci
come da parte del sito stesso, nella persona del suo responsabile, agli scopi e allo statuto dell’associazione.
Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’associazione la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART.3
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1)
contributi degli associati;
2) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
3) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
4) donazioni e lasciti testamentari;
5) entrate patrimoniali;
beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;
6) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o
servizi agli associati o ai terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I contributi degli associati sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART.4
L’anno
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige
il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone
all’approvazione dell’Assemblea dei
soci.
Il bilancio consuntivo viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Nello stesso termine va altresì approvato il bilancio preventivo.
Esso deve essere depositato presso la
sede dell’associazione e comunicato via e-mail ai
soci che lo richiedano espressamente entro i quindici giorni precedenti
la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.
ART.6
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno 2 (due) mesi prima dello scadere dell’anno in corso. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 (uno) anno. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART.7
Tutti i soci sono obbligati:
1)
ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e
le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la
documentazione relativa alla gestione dell’associazione con
possibilità di ottenerne copia.
ART.8
Sono Organi dell’associazione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali
Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri e ne determina gli
eventuali compensi;
3) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4) delibera l’esclusione dei soci;
5) valuta eventuali infrazioni
statutarie compiute da singoli soci e dagli organi
dell’associazione, di propria iniziativa o su richiesta scritta
di un organo dell’associazione o di singoli soci,
deliberando i provvedimenti del caso. Inoltre svolge funzioni arbitrali
per la risoluzione di eventuali controversie tra organi
dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
6) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione. Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o via e-mail, con richiesta di conferma del ricevimento, da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante deposito presso la sede e/o mediante invio e-mail a ciascun socio, del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.
ART.10
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 4 e non superiore a 10 , nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 1 (uno) anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano
spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la
determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2/3 dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, scritto o via e-mail con richiesta di conferma del ricevimento , da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
ART.11
IL PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè l’Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
ART.12
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.
ART.13
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.